La legge dei bulli: i tartufai sotto il controllo delle aziende venatorie
La legge dei bulli: i tartufai sotto il controllo delle aziende venatorie
Un emendamento inserito nel disegno di legge ColtivaItalia rischia di cambiare profondamente la libera ricerca del tartufo in Italia. Se il testo venisse approvato definitivamente, le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie potrebbero stabilire direttamente le modalità di raccolta dei tartufi all’interno delle loro aree.
Non si tratta ancora di una legge definitiva. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 6 agosto 2026 e deve ora essere esaminato dal Senato. Se Palazzo Madama lo approvasse senza modifiche, il provvedimento diventerebbe legge; se invece intervenisse sull’articolo contestato, il testo dovrebbe tornare alla Camera.
È dunque questo il momento per comprendere cosa sta accadendo e chiedere che la norma venga cancellata o profondamente modificata.
Cosa vogliono fare
La disposizione contestata è contenuta nell’articolo 21 del disegno di legge ColtivaItalia, AC 2670-A, e interviene direttamente sulla legge 16 dicembre 1985, n. 752, che costituisce la normativa quadro nazionale sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi.
Il testo approvato dalla Camera prevede:
««Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie regolamentano le modalità di raccolta dei tartufi all’interno delle loro aree, al fine di evitare interferenze con le attività di gestione faunistica nonché di preservare l’habitat naturale, ivi compreso il sostrato boschivo».»
Non finisce qui. L’emendamento interviene anche sull’articolo 18 della legge 752/1985, introducendo una specifica violazione per:
««La raccolta di tartufi in violazione delle modalità stabilite dalle aziende faunistico-venatorie o dalle aziende agrituristico-venatorie».»
In altre parole, le aziende avrebbero il potere di stabilire le modalità della cerca e il tartufaio che non le rispettasse potrebbe essere sanzionato.
L’obiettivo dichiarato è evitare interferenze con la gestione faunistica e proteggere l’habitat naturale. Finalità certamente legittime. Il problema è lo strumento scelto: invece di affidare la regolamentazione a un’autorità pubblica, con limiti, controlli e criteri uniformi, si consegna un potere molto ampio direttamente alle aziende venatorie interessate.
Una formula tanto breve quanto pericolosa
Il testo non dice esplicitamente che le aziende venatorie potranno vietare completamente la raccolta. Utilizza una formula apparentemente più moderata: “regolamentano le modalità”.
Ma cosa significa, concretamente?
Potrebbe significare stabilire i giorni e gli orari nei quali è possibile entrare. Potrebbe comportare la chiusura di determinate zone, la limitazione del numero dei raccoglitori, l’introduzione di turni oppure l’obbligo di comunicare preventivamente il proprio ingresso.
Il rischio è che condizioni particolarmente restrittive finiscano per produrre un divieto di fatto.
Non occorre scrivere nero su bianco che la raccolta è vietata. Basta concedere a qualcuno il potere di renderla estremamente difficile o praticamente impossibile.
La disposizione, inoltre, non indica:
– quali limitazioni possano essere introdotte;
– quanto possano durare;
– quali aree possano essere interdette;
– se le restrizioni debbano essere motivate;
– chi debba controllarne la proporzionalità;
– se sia obbligatorio consultare le associazioni dei tartufai;
– quali garanzie spettino ai proprietari dei terreni;
– come debbano essere rese pubbliche le modalità stabilite.
Ogni azienda potrebbe così adottare regole differenti, creando un mosaico di disposizioni locali difficili da conoscere e rispettare.
Il paradosso del proprietario
Un’azienda faunistico-venatoria può comprendere terreni appartenenti a diversi proprietari. Ed è qui che potrebbe presentarsi uno degli effetti più paradossali della norma.
Il proprietario di un terreno ricadente nel perimetro dell’azienda potrebbe essere costretto a rispettare le modalità stabilite dal concessionario dell’attività venatoria anche per cercare tartufi sul proprio fondo.
Il testo non parla espressamente di un’autorizzazione preventiva e, pertanto, non è corretto affermare che questa sia già prevista. Tuttavia, la genericità della parola “modalità” non consente di escludere condizioni di accesso particolarmente penetranti.
Un soggetto privato finirebbe così per esercitare un potere capace di incidere non soltanto sui tartufai, ma anche sui proprietari delle superfici comprese nell’azienda.
La denuncia delle associazioni dei tartufai
A sollevare il caso sono state la Federazione Nazionale Associazioni Tartufai Italiane, rappresentata da Fabio Cerretano, e l’Associazione Tartufai Italiani, rappresentata da Livio Bianchi.
Nel comunicato congiunto, le due organizzazioni parlano di una norma senza precedenti, capace di decretare «la morte della libera cerca», e invitano i tartufai a contattare i senatori dei propri territori affinché il testo venga modificato.
Le associazioni evidenziano proprio il possibile paradosso del proprietario che, pur disponendo di un terreno produttivo, potrebbe essere sottoposto alle decisioni dell’azienda faunistico-venatoria presente nell’area.
Il comunicato conclude con un appello:
««Speriamo che il Senato, che discuterà a breve il progetto di legge approvato dalla Camera, comprenda le nostre ragioni ed emendi questa stortura».»
L’allarme è comprensibile. La formulazione approvata dalla Camera è troppo generica rispetto all’importanza del potere che verrebbe attribuito alle aziende venatorie.
Il principio della libera raccolta
L’articolo 3 della “legge nazionale 752/1985” (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-12-16;752) stabilisce un principio chiarissimo:
««La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati».»
La raccolta non è libera nelle tartufaie coltivate o controllate regolarmente riconosciute e delimitate con le apposite tabelle. Restano inoltre le limitazioni riguardanti i terreni coltivati e i fondi effettivamente chiusi secondo quanto previsto dalla legge.
L’emendamento non cancella formalmente il principio della libera raccolta, ma gli affianca una nuova e rilevante eccezione: all’interno delle aziende faunistico-venatorie la libertà della cerca verrebbe esercitata secondo modalità decise dalle aziende stesse.
La domanda diventa inevitabile: quanto può essere limitata un’attività definita libera dalla legge prima che quella libertà rimanga soltanto sulla carta?
Il precedente della Corte costituzionale
La questione della ricerca dei tartufi nelle aziende faunistico-venatorie è già arrivata davanti alla Corte costituzionale.
Con la “sentenza n. 328 del 1990” (https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/ECLI%3AIT%3ACOST%3A1990%3A328), la Corte esaminò una normativa umbra che estendeva la libera raccolta anche ai terreni compresi nelle aziende faunistico-venatorie, prevedendo però limiti stabiliti dall’autorità pubblica: autorizzazione della Comunità Montana, numero ristretto di cercatori, turni e accesso nei giorni di silenzio venatorio.
La Corte dichiarò legittima quella disciplina perché coordinava la libera raccolta con le esigenze dell’attività venatoria attraverso regole pubbliche e nel rispetto dei principi della legge nazionale.
Nella sentenza si legge che la legge 752/1985 tutela un patrimonio ambientale di grande valore e anche quella parte della popolazione che nella ricerca e raccolta dei tartufi trova «un motivo di distensione ed anche di integrazione del proprio reddito».
Il precedente è importante per una ragione precisa: la Corte riconobbe la possibilità di coordinare la cerca con la gestione faunistica, ma la regolamentazione esaminata proveniva dalla Regione ed era applicata attraverso un’autorità pubblica. Il nuovo emendamento, invece, affiderebbe direttamente alle aziende private il potere di stabilire le modalità della raccolta.
È una differenza tutt’altro che secondaria.
La norma è incostituzionale?
Non è possibile affermare oggi, in maniera categorica, che l’emendamento sia incostituzionale. Solo la Corte costituzionale potrebbe dichiararlo tale dopo l’eventuale entrata in vigore e all’interno di un giudizio.
Esistono però diversi profili che meritano un serio approfondimento.
Il primo riguarda l’articolo 3 della Costituzione e il principio di ragionevolezza. Tartufai operanti in territori simili potrebbero essere sottoposti a condizioni molto diverse, determinate autonomamente da soggetti privati e senza criteri nazionali sufficientemente precisi.
Il secondo interessa l’articolo 42, relativo alla proprietà privata. Le modalità stabilite dall’azienda potrebbero incidere anche sull’utilizzo di terreni appartenenti a proprietari diversi dal concessionario venatorio.
Un ulteriore problema riguarda il principio di legalità e determinatezza delle sanzioni amministrative. La legge introdurrebbe una sanzione per la violazione di regole il cui contenuto concreto sarebbe stabilito successivamente dalle singole aziende. Occorre quindi chiedersi quanto possa essere ampia la discrezionalità lasciata a un soggetto privato nel determinare obblighi la cui violazione produce conseguenze sanzionatorie.
L’articolo 23 della Costituzione potrebbe inoltre assumere rilievo qualora le aziende introducessero obblighi personali, autorizzazioni onerose, contributi o pagamenti non chiaramente previsti dalla legge. Il testo, va precisato, non autorizza esplicitamente l’imposizione di somme di denaro; proprio per questo qualsiasi interpretazione in tal senso apparirebbe particolarmente discutibile.
Il punto non consiste, quindi, nel proclamare già oggi l’incostituzionalità della norma. Consiste nel domandarsi se sia costituzionalmente ragionevole consegnare a soggetti privati un potere così ampio, accompagnandolo persino con una sanzione, senza indicarne chiaramente i limiti.
Tutelare la fauna senza cancellare i tartufai
Le attività venatorie e la ricerca dei tartufi possono interferire tra loro. Negarlo sarebbe sbagliato. Durante alcune battute di caccia o particolari operazioni di gestione faunistica può essere necessario limitare temporaneamente l’accesso a determinate aree.
Ma un’esigenza reale non giustifica qualsiasi soluzione.
Le restrizioni dovrebbero essere:
– stabilite o approvate da un’autorità pubblica;
– limitate alle aree realmente interessate;
– circoscritte nel tempo;
– adeguatamente motivate;
– proporzionate al rischio concreto;
– pubblicate e facilmente conoscibili;
– adottate dopo avere ascoltato proprietari e associazioni dei tartufai;
– prive di autorizzazioni o costi non espressamente previsti dalla legge.
La convivenza non può essere costruita assegnando tutto il potere a una sola delle parti coinvolte.
Cosa dovrebbe fare il Senato
La soluzione più netta sarebbe eliminare l’articolo contestato.
In alternativa, il Senato dovrebbe riscriverlo completamente, specificando che le aziende possono soltanto proporre limitazioni temporanee e motivate, soggette all’approvazione dell’autorità pubblica competente.
Dovrebbe inoltre essere esclusa esplicitamente la possibilità di introdurre pagamenti, autorizzazioni arbitrarie o divieti generalizzati. Le restrizioni dovrebbero riguardare esclusivamente i giorni, gli orari e le superfici nei quali esista una concreta incompatibilità con le attività di gestione faunistica.
Sarebbe infine necessario prevedere il coinvolgimento obbligatorio delle organizzazioni dei tartufai e dei proprietari interessati.
Queste garanzie permetterebbero di tutelare la fauna e il sottobosco senza svuotare il principio della libera raccolta.
La legge dei bulli
Abbiamo scelto un titolo provocatorio perché il meccanismo previsto dalla norma appare profondamente sbilanciato.
Da una parte ci sono aziende alle quali verrebbe riconosciuto il potere di stabilire le regole. Dall’altra ci sono tartufai obbligati a rispettarle, sotto la minaccia di una sanzione. Nel mezzo rimangono i proprietari dei terreni, che rischiano di essere sottoposti alle decisioni di un soggetto diverso dall’autorità pubblica.
Tutelare l’habitat è un dovere. Coordinare la cerca con le attività venatorie può essere necessario. Trasformare le aziende venatorie nei regolatori della raccolta dei tartufi è un’altra cosa.
I boschi italiani non possono diventare un insieme di piccoli territori governati da regolamenti privati.
La ricerca del tartufo è una tradizione, un’attività economica, una forma di integrazione del reddito e un rapporto antico tra le comunità e il loro territorio. Può essere disciplinata, ma non consegnata nelle mani di una sola categoria.
Il Senato ha ancora la possibilità di correggere questa stortura. È necessario farlo prima che la libera cerca continui a esistere nella legge, ma scompaia nella realtà.

