Tartufo e proprietà privata: Cerretano chiarisce i limiti costituzionali

 

 

Tartufo e proprietà privata: Cerretano chiarisce i limiti costituzionali e richiama la Legge 752/85

 

Il presidente della FNATI – Federazione Nazionale Associazione Tartufai Italiani, Fabio Cerretano, interviene per fare chiarezza sul rapporto tra diritto di proprietà e cerca del tartufo, dopo che un utente aveva richiamato alcuni articoli del Codice Civile e della Costituzione per sostenere una visione restrittiva dell’accesso ai terreni.

 

Art. 832 Codice Civile, che riconosce al proprietario il diritto di godere e disporre dei beni “in modo pieno ed esclusivo”

Art. 42 della Costituzione, che tutela la proprietà privata.

 

Secondo Cerretano, però, le citazioni – pur letteralmente corrette – sono state utilizzate in maniera “parziale e manipolatoria”, generando una lettura distorta del quadro normativo che regola la cerca del tartufo.

 

Cerretano ricorda che l’articolo 42 della Costituzione deve essere letto nella sua interezza:

> la legge determina i limiti della proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

Allo stesso modo, anche l’articolo 832 del Codice Civile precisa che il godimento pieno del bene vale soltanto:

> entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Dunque la proprietà privata, nel nostro ordinamento, non è un diritto assoluto ma è sempre bilanciato da norme che ne regolano l’uso nell’interesse collettivo.

Perché il tartufo non è un semplice frutto naturale

 

Il presidente FNATI chiarisce poi un punto centrale: il tartufo non può essere equiparato ai frutti naturali disciplinati dal Codice Civile.

 

A definire questa eccezione è l’Articolo 3 della Legge 752 del 16 dicembre 1985, che stabilisce:

 

la proprietà del tartufo si acquista per occupazione,

 

introducendo una disciplina speciale che prevale sul principio generale dei frutti del fondo.

 

Si tratta quindi di una “attribuzione ad altri” voluta dal legislatore, che supera il concetto di proprietà esclusiva sul tartufo presente nel sottosuolo.

 

La critica: dalla “libera cerca” ai terreni recintati

 

Cerretano non risparmia una nota polemica verso chi, a suo dire, mostra incoerenza:

 

> «Prima difendono la libera cerca, poi quando acquistano un terreno da recintare diventano difensori feroci della proprietà privata».

 

Il presidente FNATI invita a mantenere coerenza, rispetto e onestà intellettuale, ricordando un principio fondamentale:

 

> «Tutti i cittadini hanno gli stessi diritti, in tutti i comuni d’Italia».

 

L’intervento di Cerretano rimette al centro l’equilibrio tra tutela della proprietà privata e diritti dei cercatori, un tema che da decenni genera tensioni e interpretazioni divergenti.

 

Il messaggio finale è chiaro: la normativa italiana riconosce limiti alla proprietà privata quando la collettività è coinvolta, e il tartufo – grazie alla Legge 752/85 – rappresenta uno di questi casi particolari.

 

 

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