Lombardia- Denunciati per per aver definito Bianco D’Alba tartufo Umbro

MULTATI PER AVER DETTO LA VERITÀ A METÀ

Il caso Cremona e l’assurdo giuridico sul “Tartufo bianco d’Alba”

Nei giorni scorsi il Nucleo Carabinieri Forestale di Cremona ha effettuato una serie di controlli nell’ambito di una campagna nazionale di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare, con particolare attenzione alla vendita al dettaglio di tartufo bianco (Tuber magnatum Pico).

Durante le verifiche sono emerse irregolarità relative alle informazioni fornite ai consumatori sull’origine geografica del prodotto. In particolare, in alcuni esercizi commerciali veniva indicata sul menù una provenienza regionale specifica del tartufo bianco, mentre gli accertamenti hanno stabilito che il prodotto somministrato ai clienti risultava riconducibile a una provenienza italiana generica, non supportata da idonea documentazione di tracciabilità.

Per tali violazioni, riconducibili alla normativa in materia di corrette informazioni sugli alimenti (D.Lgs. 231/2017 e Reg. UE 1169/2011), sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 6.000 euro, a carico degli esercenti e dei rispettivi fornitori.

La questione che nessuno vuole affrontare

Fin qui i fatti.

Ma questo caso mette in luce un problema strutturale del mercato del tartufo bianco che da anni viene ignorato.

La normativa italiana riconosce espressamente che le diciture:

“Tartufo bianco”

“Tartufo d’Alba”

“Tartufo di Acqualagna”

sono nomi comuni tradizionali utilizzabili per indicare il Tuber magnatum Pico.

Non sono marchi.

Non sono DOP.

Non sono IGP.

Non costituiscono certificazioni di origine.

Sono denominazioni storiche, ammesse come nomi comuni.

Quando il nome diventa una promessa

Nel mercato reale, tuttavia, queste denominazioni sono diventate promesse implicite di origine e qualità.

Il consumatore legge “d’Alba” e interpreta:

origine geografica reale

qualità superiore

prezzo legittimamente più alto

Ma lo Stato non ha mai istituito una vera certificazione geografica del Tuber magnatum Pico.

Esiste quindi una frattura tra ciò che la legge consente e ciò che il mercato fa credere.

Il paradosso normativo

Si permette l’uso di nomi che evocano un’origine.

Non si crea una certificazione ufficiale di quell’origine.

Si sanziona chi li utilizza come se fossero ciò che il mercato è stato abituato a considerare.

Non è una questione di mala fede individuale.

È una zona grigia istituzionale che genera confusione, contenziosi e perdita di fiducia.

Il vero nodo

Se esistesse una DOP o una IGP del Tuber magnatum Pico, questo caso non esisterebbe.

Oggi invece il settore vive di un’ambiguità strutturale:

le parole suggeriscono ciò che la legge non ha mai formalizzato.

Finché questo nodo non verrà sciolto, continueremo ad avere controlli, sanzioni e polemiche.

Ma non avremo chiarezza.

Ed è proprio la chiarezza che manca oggi al mercato del tartufo bianco.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *