Tartufo, la lettera integrale della FNATI al Ministero
Destinatari: Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Oggetto: Nota del Capo Dipartimento del 09/10/2025 in materia di tartufo
Data: 20 aprile 2026 – Orsogna
Egr. Ministro,
apprendo con non poco disappunto che la risposta alla nostra precedente missiva è pervenuta dalla
stessa fonte che ha emesso il provvedimento che, a nostro sommesso parere, è inficiato da difetto di
legittimità.
Inoltre, la risposta peggiora il contenuto del provvedimento poiché, non entrando nel merito perché
dovremmo scrivere un trattato, si licenzia la questione con una paginetta dove vengono confusi aspetti
civilistici e fiscali di diritto nazionale nonché aspetti amministrativi di legislazione comunitaria con
quella nazionale, il tutto ignorando completamente la legge 752 del 1985 che, invece, stabilisce
chiaramente limiti e criteri. Se poi aggiungiamo il fatto che esistono le leggi regionali, la problematica si
acuisce ancora di più.
Andiamo per gradi:
– Il piano di settore è un documento, oramai scaduto, da cui trarre spunti per una eventuale
normativa.
– Non esiste in alcuna letteratura la “coltivazione in bosco”. Questo concetto è fuorviante e ha il
solo fine di far accaparrare a pochi quella che è una risorsa comune, aggirando la normativa
nazionale 752/85. Normativa, questa, che specifica molto bene il concetto di “riserva”. Inoltre,
tale concetto è una limitazione dell’attuale art. 3 della legge 752/85 che prevede la raccolta
libera nei boschi (pubblici o privati che siano) e nei terreni incolti. Una limitazione all’art. 3 della
legge può essere introdotta solo con altra legge e non per circolare esplicativa del Ministero.
Oppure, sig. Ministro, qualcuno ha cambiato la gerarchia delle fonti e noi della FNATI non ce ne
siamo accorti!
– Ai fini fiscali la differenza tra tartufo coltivato e tartufo spontaneo naturale potrebbe differire solo
ai fini dell’imposizione diretta, ma non di quella indiretta, posto che l’aliquota IVA per il tartufo
è sempre la stessa. Spesso le tartufaie controllate/coltivate vengono usate come centri di
fiscalità fittizia. Ma questa è un’altra storia.
– Il tartufo per un ragionamento giuridico iperbolico risulterebbe essere un ortaggio e, pertanto,
sottostare a tale normativa europea ai fini della commercializzazione. Federazione Nazionale Associazioni Tartufai Italiani – 66036 Orsogna (CH) Via Ortonese 60/D
Qui è d’obbligo approfondire visto che stiamo scrivendo al Ministero della Sovranità Alimentare. La
predetta equiparazione serve a giustificare la raccolta del tartufo nelle tartufaie coltivate e nelle
controllate prima del calendario effettivo del naturale spontaneo. Per inciso, la 752/85 art. 6
prevede un calendario di raccolta che le regioni possono variare ma non cancellare, figuriamoci se
può farlo una circolare ministeriale. Un’apertura tutto l’anno, come indicata nel provvedimento, si
traduce nella realtà con la non esistenza di un calendario, cosa che, appunto, confligge con ciò che
è stabilito nella 752/85. Per inciso, nessuna differenziazione è prevista per le controllate e le
coltivate.
In sintesi, abbiamo un contrasto tra iperbole giuridica del Capo di Dipartimento e normativa
nazionale. Un difetto di attribuzione che può o potrebbe essere regolato solo da un giudice. Può
darsi che a noi della FNATI ci sia sfuggito anche questo particolare. Forse sarebbe stato meglio che
il Ministero sollevasse detto difetto di attribuzione nelle sedi opportune. La invito a riflettere su
alcune questioni:
– Il capo Dipartimento si è dimenticato di ricordare che la norma della 752/85 vieta la
commercializzazione di tartufo immaturo. Ebene, ad esempio un tartufo bianco raccolto a luglio
con la pratica illegale della zappatura non può essere definito maturo e la sua qualità, immessa
nel mercato, sarebbe infima.
– La 752/85 nell’ottica di salvaguardare il tartufo italiano chiede determinate condizioni di
salvaguardia degli ambienti al fine di concedere la riserva di raccolta. Con estrema semplicità e
con ragionamento privo di pregio giuridico, si ammette che il tartufo da tartufaia controllata si
possa raccogliere in ogni momento e con qualsiasi attrezzo, questo sancirebbe la conseguente
distruzione della tartufaia stessa. Non credo che il Ministero che Lei presiede voglia questo
risultato.
– Attraverso l’interpretazione del Capo Dipartimento si dà la possibilità a tutti di far passare il
tartufo raccolto illecitamente come tartufo coltivato.
Sperando di essere stato chiaro, sig. Ministro, il nostro è un appello affinché Lei si adoperi in Europa
per la salvaguardia del tartufo e per escludere che “l’iperbole” del capo Dipartimento si trasformi
nella caporetto del tartufo. Quindi, anziché chiedere la disapplicazione della norma italiana Lei, a
nostro parere, potrebbe chiedere una deroga esplicita e permanente alla normativa de quo. Una
liberalizzazione per le tartufaie coltivate potrà essere prevista quando, e se, ci sarà una corretta
tracciabilità del prodotto e si sia definito il concetto ben preciso di “prodotto immaturo”.
Nel frattempo, le chiediamo il suo impegno affinché non si deroghi alla qualità italiana, come invece
sta accadendo in questi giorni.
Certo di un suo accoglimento e di un suo aiuto porgiamo
Distinti Saluti
Dott. Fabio Cerretano
Presidente FNATI

